I ROGHI DELLA STORIA (qualche anno dopo ‘l’Enigma’)

i roghi della storia

 

In riferimento a questa breve

parentesi o pagina storica..

leggi anche: rogo al campo rom…

http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/433896/

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i roghi della storia

 

 

 

Il 20 agosto 1942, Hitler nomina Otto Thierack, fervente nazista,

nuovo ministro della Giustizia e lo autorizza ‘ad odottare tutte

le misure necessarie alla creazione di una particolare forma di

giustizia detta appunto ‘Giustizia nazionalsocialista’, anche

uscendo dal quadro del diritto vigente’.

Tra i primi provvedimenti adottati da Thierack in ottemperan-

za al mandato ricevuto figurano norme più severe nei confron-

ti degli elementi asociali.

 

i roghi della storia

 

Secondo l’opinione di Thierack non aveva senso che i criminali

se ne stessero tranquilli in prigione mentre i tedeschi onesti ris-

chiavano la vita combattendo al fronte.

Il 14 settembre Thierack incontra Goebbels che gli prospetta l’

uccisione di ebrei, zingari e polacchi condannati a una pena de-

tentiva dai tre ai quattro anni, e di cechi e tedeschi condannati

a morte o all’ergastolo.

 

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‘L’idea dello sterminio mediante il lavoro è la migliore.

Thierack si dice d’accordo con la proposta e la sottopone ad Himmler.

In un incontro avvenuto il 18 settembre, Thierack e Himmler concor-

dano sul fatto che certi ‘elementi attualmente carcerati siano consegna-

ti al Reichfuhrer-SS per essere sterminati mediante il lavoro’.

 

i roghi della storia

 

Rientrano in questo gruppo: tutti gli ebrei, gli zingari, i russi,

gli ucraini e i polacchi detenuti negli istituti di pena con con-

danne superiori ai tre anni; cechi e tedeschi condannati a oltre

otto anni.

Si concorda inoltre che, d’ora in avanti, le violazioni del codice

penale da parte di ebrei, polacchi, zingari, russi e ucraini resi-

denti nei territori orientali annessi al Reich non saranno più

giudicate da tribunali ordinari, bensì dall’apparato poliziesco

nominato e voluto dal popolo di cui Himmler è esecutore ma-

teriale; ovverosia verranno inviati in campo di concentramen-

to, dopo essere spogliati di beni e diritti.

 

i roghi della storia

 

Il 29 settembre a Berlino, Thierack prende la parola a una riu-

nione di pubblici ministeri sull’argomento e dichiara che circa

7600 carcerati ‘indegni di vivere in sommo grado’ verranno im-

piegati in lavori nei quali potranno trovare la morte.

D’ora in avanti, polacchi, ebrei, russi, ucraini e zingari non co-

stituiranno più un fardello per i tribunali tedeschi; verranno

presi in consegna dalla polizia (del popolo).  

In una lettera a Martin Bormann il 13 ottobre, Thierack solleci-

ta, tramite il capo della cancelleria del partito, l’approvazione

di Hitler al suo piano che illustra nei termini seguenti:

 

i roghi della storia

 

Nella prospettiva di liberare il popolo tedesco da polacchi, russi, ebrei

e zingari, e nella prospettiva di rendere i territori orientali incorporati

nel Reich disponibili per l’insediamento di popolazione germanica, in-

tendo trasferire l’azione giudiziaria contro polacchi, russi, ebrei e zin-

gari al Reichsfhurer-SS. Avanzo questa proposta basandomi sul prin-

cipio secondo cui l’apparato giudiziario può soltanto fornire un con-

tributo minimo all’estirpazione degli appartenenti a questi popoli.

Indubbiamente, la magistratura pronuncia sentenze severe contro

questi individui, ma ciò non è sufficiente a fornire un contributo ef-

fettivo e concreto alla realizzazione dell’intento summenzionato. 

Né è di alcuna utilità rinchiudere per anni questi individui in pri-

gione o penitenziari tedeschi, ancorché impiegandoli quale forza la-

voro per la produzione bellica come avviene oggi in ampia misura.

Sono peraltro convinto della possibilità di ottenere risultati assai

migliori consegnando tali individui alla polizia (del popolo), che

può adottare le misure necessarie senza le pastoie della prova giu-

diziaria.

 

i roghi della storia

 

Thierack fissava condizioni ben precise per l’inserimento di 

polacchi e russi in questo piano. 

D’altra parte, aggiungeva, ‘la polizia può perseguire esclusi-

vamente (per giudizio di popolo) ebrei e zingari indipenden-

temente da queste condizioni’. 

(G. Lewy, La persecuzione nazista degli zingari) 

 

 

 

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